I titolari di brevetti europei e di marchi internazionali che intendano proteggere le proprie invenzioni nella Repubblica di San Marino sono tenuti a pagare le tasse nazionali sammarinesi e non possono più avvalersi della reciprocità di riconoscimento su marchi, brevetti e disegni sancita dallart. 43 della Convenzione San Marino Italia del 1939.
Con la ratifica dello Scambio di note fra lItalia e la Repubblica di San Marino sullart. 43 della Convenzione del 1939 in materia di usurpazione e contraffazione di titoli di privativa, è divenuta pienamente esecutiva linterpretazione concordata fra le parti dellart. 43 che, lasciando inalterato il testo dell'articolo, ufficializza l'interpretazione condivisa dalle due parti.
Lart. 43 della Convenzione del 1939 si applica solo ai titoli di privativa oggetto di registrazione o concessione in Italia e/o a San Marino sulla base di domande nazionali presentate ad uno dei rispettivi Uffici nazionali, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM).
Lart. 43 non trova invece applicazione in riferimento a marchi, brevetti o disegni ottenuti a seguito di una procedura internazionale (marchi internazionali basati sullAccordo di Madrid e suo Protocollo aggiuntivo, Brevetti Europei, disegni e modelli basati sullAccordo dellAja).
Con il suddetto Accordo i richiedenti sammarinesi e italiani continuano a godere della possibilità di avere tutela sul territorio di due Stati, effettuando un solo deposito in uno dei due paesi, risparmiando sulle tasse di deposito.
Tutti i richiedenti provenienti da paesi diversi dallItalia, che richiedono i titoli di privativa attraverso i sistemi internazionali (WIPO e EPO), per ottenere protezione in Italia e a San Marino sono invece tenuti a fare un deposito in ciascun dei due paesi, pagando le tasse sia a San Marino che in Italia, in coerenza con quanto avviene in tutti i paesi membri delle relative convenzioni internazionali e nel rispetto del principio cardine della territorialità.
San Marino, 23 dicembre 2014.